Se i rapporti sono protetti, nozze annullabili

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    Se i rapporti sono protetti, nozze annullabili



    I coniugi che consumano rapporti sessuali protetti - ai fini di tutelare la salute della donna e del nascituro messi a rischio da una malattia trasmissibile del marito - corrono il rischio di vedersi annullare le nozze concordatarie celebrate in chiesa. Lo sottolinea la Cassazione che ha convalidato - e recepito dunque nell'ordinamento italiano - la sentenza con la quale la corte d'appello di Roma, 2005, aveva ratificato l'annullamento del matrimonio di Fabio N. ed Elisabetta T. come stabilito da un decreto della Segnatura Apostolica.

    La richiesta - In particolare, la Cassazione - sentenza 814 della Prima sezione civile - ha respinto il ricorso con il quale Elisabetta T. contestava l'annullamento delle nozze concordatarie con Fabio N, richiesto e ottenuto da quest'ultimo. Secondo la donna, lo Stato italiano non poteva accettare quell'annullamento pronunciato dai giudici ecclesiastici in quanto i coniugi, in accordo, avevano rapporti protetti per evitare la trasmissione ad Elisabetta e all'eventuale nascituro, della "Sindrome di Reiter" dalla quale era afflitto Fabio. Per la Chiesa le pratiche che escludono la prole consentono di invalidare le nozze religiose. Ma Elisabetta ha fatto presente - in Cassazione - che un simile punto di vista "contrasta con l'ordine pubblico italiano che tutela la salute sia della donna che del nascituro".

    La Cassazione non ha condiviso la tesi - Gli ermellini hanno replicato che "la nullità di un matrimonio concordatario per esclusione della prole, quando tale intenzione sia accettata da entrambi i coniugi, non trova ostacolo, sotto il profilo dell'ordine pubblico, nella circostanza che la legge statale non include la procreazione tra i doveri scaturenti dal vincolo matrimoniale". Inoltre la Suprema corte aggiunge che le nostre leggi "non solo non prevedono alcun principio essenziale di "non procreazione", ma configurano il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato cioé alla formazione di quella società naturale comprendente anche i figli, quale normale, anche se non essenziale, sviluppo dell'unione coniugale". Infine, la Cassazione ricorda ad Elisabetta - che in seguito all'annullamento del matrimonio perde qualunque diritto all'assegno di mantenimento - che "in materia matrimoniale c'é un margine di maggiore disponibilità che lo Stato si è imposto nei confronti dell'ordinamento canonico, rispetto agli altri ordinamenti stranieri".







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