I rischi ad entrare in un profilo Facebook senza permesso, è considerato stalking

Violare account Facebook o email è stalking, al pari di minacce, molestie e condotte persecutorie.

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    Il profilo Facebook come ogni altro lato della vita privata di una vittima di stalking viene tutelato dalla Legge, la sua violazione può generare uno stato d’ansia sulla vittima di violenza e la reiterazione dell’accesso non autorizzato al fine di controllare movimenti e comunicazioni basta a configurare una condanna. La Corte di Cassazione sottolinea come le persecuzioni vadano considerate nel suo complesso e soprattutto negli effetti sulle vittime, che possono sviluppare una sindrome da stress post-traumatico come nel caso della Sentenza 416/2017. Vediamo cosa prevede il Codice Penale nei riguardi del reato di stalking e cosa ha decretato la Corte di Cassazione sul nesso di causalità tra accesso negli account privati e lo stato di ansia.

    Il reato di stalking nel Codice Penale


    Il reato di stalking nel Codice Penale può essere esteso anche all’entrata illecita di un profilo Facebook, soprattutto se l’atto viene reiterato senza l’autorizzazione. Gli atti persecutori previsti dall’Art. 612 bis infatti comprendono minacce, molestie o condotte che generino uno stato di ansia o paura nella vittima. Come osserveremo nella Sentenza 416/2017 successivamente, per la sussistenza del reato è necessaria la reiterazione delle minacce e delle molestie. Se per minaccia la Legge individua nella promessa o dichiarazione di un atto di violenza, per la molestia è considerato reato anche alterare l’equilibrio psico-fisico della vittima. La violazione della privacy, in questo caso entrare senza permesso in un profilo Facebook, può rispondere a ciò che l’articolo suggerisce come molestia. La vittima di stalking sa di essere costantemente sotto controllo e ciò la induce a non essere libera di agire o esprimersi, alterando così le abitudini.
    La causalità tra violazione del profilo Facebook e lo stato di ansia

    L’ansia prodotta nella vittima di stalking, sia esso perpetrato tramite minacce, molestie o violazione degli account di posta elettronica e Facebook, basta a configurare il reato. La Corte di Cassazione ha infatti condannato l’ex marito per la sua condotta persecutoria generale Malgrado la sua difesa mettesse in dubbio l’effettivo stato di causalità tra ansia e condotta di stalking, ricordando che non vi erano eventi che effettivamente provassero lo stato di stress post-traumatico della vittima, la Corte ha evidenziato come per la configurabilità del reato basta una delle condotte persecutorie previste dall’Art. 612 bis. Le prove della causalità tra condotta persecutoria e stato di ansia sono nel cambio di abitazione dell’ex moglie perseguitata, nel suo cambio di utenze telefoniche, cambio di account mail e nel cambio del profilo Facebook. Ciò è la prova di accessi non autorizzati e atti persecutori. La Sentenza 416/2017 ha così condannato l’ex marito accusato di stalking verso la partner, introducendo delle nuove fattispecie di reato nel caso di persecuzione e accesso non consentito negli account di posta elettronica.
     
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