Le ultime sentenze sull' illegittimità della bocciatura

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    Ripetizione dell’anno scolastico

    Si può ottenere la possibilità di ripetere l’anno scolastico, ma la relativa richiesta va esaminata attentamente avendo riguardo alla situazione concreta. Così si è espresso il Tar Marche che ha confermato la promozione in seconda elementare di un’alunna i cui genitori avevano chiesto la bocciatura sulla base di alcuni pareri di professionisti, i quali consigliavano la ripetizione dell’anno per favorire la maturazione di abilità compromesse da disturbi, nonché al fine di ridurre lo svantaggio adattativo.

    Per i giudici amministrativi, nella specie la scuola aveva giustificato la promozione con un’ampia e specifica motivazione, sulla base del parziale raggiungimento da parte dell’alunna degli obiettivi programmati, nonché del legame costruito dalla minore con alcuni compagni e con le insegnanti.

    T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 19/10/2017, n.792
    Quando va annullata la bocciatura dello studente?

    È illegittima la mancata ammissione di un alunno alla classe successiva della scuola secondaria di primo grado, ove risulti che la scuola, pur sapendo che vi era una situazione conflittuale tra i genitori dello studente e che ne era stato disposto l’affidamento congiunto ad entrambi, abbia relazionato esclusivamente alla madre in ordine al rendimento scolastico negativo dello studente.

    T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 12/10/2017, n.312
    Mancata ammissione dello studente alla classe successiva: legittimità del provvedimento

    Non può essere ritenuto illegittimo il provvedimento con cui uno studente della scuola secondaria di secondo grado non è stato ammesso alla classe successiva, ove risultino smentite dai fatti, o comunque irrilevanti, le censure aventi ad oggetto: a) la mancata previa informativa circa la possibile bocciatura; b) le rassicurazioni del coordinatore della classe in ordine al buon esito dello scrutinio finale;c) il fatto che gli insegnanti non avrebbero mai preso in considerazione la bocciatura.

    Consiglio di Stato sez. VI, 07/02/2017, n.540
    Quando è illegittima la bocciatura?

    La mancata attivazione da parte dell’Istituto scolastico del procedimento volto ad accertare tempestivamente il disturbo A.D.H.D., di cui era affetto l’alunno, con la conseguente negazione della possibilità di seguire un piano educativo individualizzato (P.E.I) come previsto dalla normativa in materia, non può che rendere illegittimo il giudizio finale di non ammissione alla classe successiva della scuola primaria.

    Oltretutto, detto giudizio è stato motivato proprio con il riferimento a quei disturbi di attenzione che, se diagnosticati tempestivamente, avrebbero consentito all’alunno di essere valutato esclusivamente in base al raggiungimento degli obiettivi individuali, contenuti nel citato P.E.I.

    T.A.R. Bolzano, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 05/04/2016, n.122
    Legittimità della bocciatura dell’alunno

    Non possono in alcun modo incidere sulla legittimità del giudizio finale di non ammissione degli alunni agli esami di maturità o alle classi successive l’incompleta, carente o, addirittura, omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, tenuto conto del fatto che il giudizio di non ammissione di un alunno si basa sull’insufficiente rendimento scolastico e quindi sulla insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi, mentre le eventuali carenze della scuola nel predisporre tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dell’alunno non incidono sull’autonomia del giudizio di non ammissione, che deve essere effettuato sulla base della preparazione e della maturità raggiunti dall’alunno; in sostanza la valutazione di legittimità del giudizio di non ammissione agli esami di stato o alla classe superiore deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell’anno scolastico, la presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell’alunno, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico e la mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello studente.

    T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 05/02/2016, n.257
    Danno derivante dalla bocciatura a scuola

    Allo studente vittima di un incidente stradale va risarcito anche il danno derivante dalla bocciatura a scuola, quando l’infortunio è tanto grave da impedire al giovane di seguire le lezioni: il ritardo nel conseguimento del titolo di studio allunga i tempi di inizio dell’attività lavorativa, produttiva di reddito.

    Cassazione civile sez. III, 20/02/2007, n.3949
    Debito formativo e bocciatura

    In virtù dell’art. 12, comma 5, dell’o.m. 9 marzo 1995 n. 80, come modificato dall’o.m. 21 aprile 1997 n. 266, la promozione degli alunni, con debito formativo, in alternativa alla bocciatura, alla non qualificazione o licenziabilità, è doverosa.

    T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 07/03/2001, n.1048
    Valutazioni degli alunni della scuola media

    Le valutazioni degli alunni della scuola media vanno effettuate su scala biennale tutte le volte che non vi siano irreversibili insufficienze. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato che ha posto la parola fine su una vicenda svoltasi in una scuola media emiliana, dove un alunno veniva bocciato al termine del primo anno di scuola media, a causa di una grave insufficienza con voto 4 e da altre insufficienze con voto 5.

    Dopo l’accesso alla seconda classe consentito in sede cautelare e la sentenza dei giudici di primo grado per la quale il giudizio del consiglio di classe non poteva essere sindacabile, per il Consiglio di Stato la valutazione va effettuata su scala biennale. Ebbene, fornendo l’interpretazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 62/2007 e della parte della circolare Miur 10 ottobre 2017 n. 1865 riguardante l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado, i giudici amministrativi chiariscono che l’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, rimanendo logicamente sottoposto alla specifica valutazione del consiglio di classe la prospettiva di effettiva possibilità di recupero.

    Consiglio di Stato sez. VI, 27/08/2019, n.5917
    Valutazione insufficiente in una o più discipline

    Poiché la non ammissione alla classe successiva deve fondarsi sulla valutazione di un periodo scolastico superiore ad un anno, l’ammissione alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

    Consiglio di Stato sez. VI, 17/12/2018, n.6120
    Perdita dell’anno scolastico

    In materia di liquidazione del danno subito da uno studente a causa di incidente stradale, non è dovuto alcun risarcimento per la perdita dell’anno scolastico, quando non sia stato provato né il danno ad essa conseguente, né che tale perdita sia dovuta al sinistro.

    (Nella fattispecie, dalla documentazione scolastica risultava che in nessun anno scolastico lo studente era stato promosso a giugno, ma sempre a settembre. Egli, inoltre, era stato bocciato per due volte al quarto anno di scuola media superiore, e per una volta al quinto).

    Tribunale Terni, 08/03/1993
     
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