Studentessa bocciata per assenze, ma non giudicata per rendimento. Sentenza

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    Una ragazza aveva totalizzato 299 ore di assenze, numero comunque inferiore al monte ore di 300 ore considerato dalla scuola per la non ammissione, ed aveva pure fornito giustificazioni sul suo stato di malattia.

    Inoltre, la scuola non aveva considerato il rendimento della studentessa sia negli anni precedenti che in quello esaminato: la stessa aveva sempre conseguito punteggi lusinghieri, con numerosi “7”, “8” e “9” nelle varie materie. Pertanto, il Tar (Puglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 18 febbraio 2020, n. 233) ha obbligato la scuola a valutare l’idoneità del passaggio della ragazza alla classe successiva.
    I fatti

    Una ragazza, che nell’a.s. 2018/19 aveva frequentato il quarto superiore, impugnava il verbale di scrutinio finale, nella parte in cui il Consiglio di Classe aveva deliberato la sua non ammissione alla classe successiva statuendo “ha fatto moltissime assenze superando il n° di ore di assenze consentito nell’anno scolastico”.
    Il requisito della frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale

    L’art. 14, comma VII, D.Lgs. n. 122/2009 stabilisce che “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.
    I gravi motivi di salute come deroga alla regola dei ¾

    La Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 20 del 4 marzo 2011, con riferimento alle modalità di applicazione delle deroghe di cui al precitato art. 14, stabilisce che: “… si ritiene che rientrino tra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: gravi motivi di salute adeguatamente documentati …”.
    L’assenza accertata di 299 ore

    La ragazza non aveva superato il monte di 300 ore, ovvero il numero massimo considerato dalla stessa scuola in caso di malattie continuative, ed in particolare:

    la pagella finale indicava in n. 299 il numero di ore di assenza accumulato dalla ragazza,
    il verbale del collegio aveva stabilito “… che il limite di 264 ore riveniente dal 25% di 1.056 ore… può essere elevato a 300 ore nei casi in cui le assenza da parte dello studente siano dovute a malattie gravi e siano continuative e ricorrenti…”,
    i certificati medici, prodotti dalla ragazza, attestavano il proprio stato di malattia continuativa.

    Il deficit di istruttoria e di motivazione

    Il Tar ha ravvisato un deficit di istruttoria e di motivazione: l’affermazione della scuola, secondo cui la minore: “… ha fatto moltissime assenze, superando in n° di ore di assenze consentito nell’anno scolastico” è stata ritenuta errata, alla luce dei documenti esaminati dallo stesso giudice, il quale ha anche precisato che tale deficit (istruttorio e motivazionale) non poteva dirsi sanato dal verbale di non ammissione allo scrutinio finale, in cui si leggeva che “attentamente visionati e valutati tutti i certificati medici presentati, considerato il tipo di assenze ed il loro numero, queste non permettono di fatto lo scrutinio dell’alunna”.
    Il rendimento

    La scuola aveva scrutinato solo il dato relativo alle assenze, senza considerare il rendimento della studentessa negli anni precedenti: dalle pagelle era emerso che aveva sempre conseguito punteggi lusinghieri, con numerosi “7”, “8” e “9” nelle varie materie. Anche nell’anno in esame non aveva riportato alcuna insufficienza, e anzi, aveva ottenuto punteggi maggiori della sufficienza in quasi tutte le materie. Per il Tar la scuola avrebbe dovuto valutare anche tale aspetto, e non solo considerare il “freddo” dato numerico delle assenze.
    Assenze e profitto

    Ciò in armonia all’orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Qualora l’alunno, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. La decisione di far ripetere l’anno a uno studente che non presenti carenze formative di per sé idonee alla bocciatura, impone valutazioni di opportunità che non possono esaurirsi in un mero automatismo aritmetico” (TAR Lecce, II, 17.9.2019, n. 1473).
    La decisione

    Per il Tar sussistono due profili di illegittimità degli atti impugnati:

    quello relativo al numero di assenze accumulato dalla ricorrente nell’anno di riferimento,
    nella parte in cui hanno totalmente pretermesso ogni valutazione in ordine al rendimento della ricorrente.

    Ritenendo il ricorso fondato, il Tar ha annullato gli atti impugnati, con conseguente obbligo a carico dell’Amministrazione di valutare l’idoneità del passaggio della ricorrente alla classe successiva.
     
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